Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
Vista la Legge n° 376 del 14 dicembre 2000 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
Visto il Decreto Legislativo n° 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l’adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di incrementare artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.
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1. |
Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
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2. |
Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. |
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3. |
E’ altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza. |
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4. |
L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000 n° 376 comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Sport Equestri. |
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5. |
L’elenco formulato dal CIO, (di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., e dalla Federazione Italiana Sport Equestri ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La Federazione Italiana Sport Equestri provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati. |
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1. |
E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport. |
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2. |
La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
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3. |
La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Italiana Sport Equestri, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi. |
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4. |
I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini. |
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5. |
La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della Federazione Italiana Sport Equestri. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla F.I.S.E., tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione Italiana Sport Equestri è tenuta a collaborare affinchè vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping. |
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6. |
La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica. |
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7. |
La Federazione Italiana Sport Equestri è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative all’attività agonistica e addestrativa:
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8. |
La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della Federazione Italiana Sport Equestri, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando il responsabile della Federazione Italiana Sport Equestri non provvede a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. |
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9. |
La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.. |
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10. |
La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di incombenze specifiche. |
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1. |
E’ istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione. |
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2. |
La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
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1. |
L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità dei tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento. |
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2. |
L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonchè sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate. |
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3. |
L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori e da un Segretario. |
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4. |
Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura Federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi. |
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5. |
L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla Federazione Italiana Sport Equestri ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping. |
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6. |
L’Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini. |
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7. |
Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmenti rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000 n° 376 di cui acquisisce conoscenza. |
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8. |
L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all’art. 3 della Legge 14 dicembre 2000 n° 376. |
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1. |
E’ istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti. |
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2. |
Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato. |
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3. |
Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento. |
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4. |
Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni. |
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5. |
Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto. |
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6. |
Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza. |
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7. |
Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti i protocolli, le modalità le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. |
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1. |
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A.: coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente. |
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2. |
L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della Federazione Italiana Sport Equestri ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13 del presente regolamento. |
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3. |
L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di Giustizia Federale, nonchè sulle sanzioni comminate. |
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1. |
L’effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento. |
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2. |
E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la Federazione Italiana Sport Equestri, inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping. |
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1. |
E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale del Controllo Antidoping, composta da un Presidente, tre Membri e un Segretario senza diritto di voto nominati dal Consiglio Federale. |
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2. |
La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i rappresentanti antidoping federali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento Antidoping. |
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3. |
La Commissione procederà, nell’ambito della manifestazione prescelta, all’individuazione della categoria in occasione della quale dovrà essere effettuato il controllo antidoping e ne darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori medici. |
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4. |
La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre l’effettuazione del controllo antidoping in occasione di raduni collegiali e quando sussistano gravi e giustificati motivi. |
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5. |
Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale del Controllo Antidoping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d’ufficio. |
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1. |
L’incarico di componente della Commissione Federale del Controllo Antidoping di cui al presente Regolamento è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle Società Sportive affiliate alla F.I.S.E.. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere deve comunicare al Presidente della F.I.S.E. l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento. La Commissione Federale del Controllo Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale della F.I.S.E., fino alla nomina della nuova Commissione Federale del Controllo Antidoping. I componenti della Commissione Federale del Controllo Antidoping possono essere rinominati. |
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2. |
I componenti della Commissione Federale del Controllo Antidoping non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento. |
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1. |
La Federazione Italiana Sport Equestri ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I.. La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all’U.C.A.A. il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping. |
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2. |
La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio. |
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3. |
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità del campo di gara. |
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4. |
Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il migliore espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping. |
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5. |
L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o al Presidente di Giuria. |
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6. |
Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
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7. |
Entro 1 ora dalla avvenuta notifica di sottoporsi a prelievo, gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. Qualora l’atleta designato debba montare un’altro cavallo, nella stessa Categoria o nella Categoria a seguire, previa comunicazione al rappresentante della F.I.S.E. che lo potrà autorizzare, l’atleta stesso, dovrà presentarsi nel locale riservato al controllo antidoping entro 1 ora dal termine di quest’ultimo percorso. L’Ispettore Medico, d’intesa con il rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione. |
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8. |
Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto. Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito: - un recipiente per la raccolta delle urine; - un flacone contrassegnato con la lettera A; - un flacone contrassegnato con la lettera B; Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping. |
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9. |
Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del C.O.N.I.. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operaione di prelievo. |
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10. |
Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L’Ispettore Medico può, su richiesta dell’atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre. |
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11. |
L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine. |
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12. |
L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping (relativo ai controlli ordinari ed a sorpresa), in un originale (destinato al Laboratorio antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall’atleta, dall’Ispettore Medico, dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri, se presente, devono essere ordinate come segue:
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla Federazione Italiana Sport Equestri, a cura dell’Ispettore Medico; se presente il rappresentante Federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l’inoltro al competente Ufficio della Federazione stessa. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l’identità degli atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto. |
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13. |
I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopraindicate potranno essere distrutte. |
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14. |
L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all’Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo. |
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15. |
Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre. |
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16. |
I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nell’apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsa termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi, ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della Società o dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società), dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri e dall’Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall’atleta o dal Medico della Società o dell’atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping. |
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17. |
L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri presente al controllo. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l’integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza dell’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro le 24 ore percedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi, di un rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alle controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo art.11. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO. |
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18. |
Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della Società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico ed anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente. |
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1. |
I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A.. |
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2. |
L’accertamento dell’identità dell’atleta risultato positivo avviene presso l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della Federazione Italiana Sport Equestri. Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della Federazione Italiana Sport Equestri debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza. |
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3. |
Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, all’atleta ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.S.E.) all’Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. La Federazione Italiana Sport Equestri verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento. |
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4. |
Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di appartenenza, come previsto al successivo art. 13 comma 6 del presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l’Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo comma. |
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5. |
L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta dell’atleta interessato trasmessa all’U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L’U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all’atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall’U.C.A.A. anche al Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.S.E.. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà richiedere l’effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.C.A.A. |
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6. |
All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, all’atleta confermato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.S.E.) nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping. |
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7. |
Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità. |
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8. |
I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili. |
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9. |
L’atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento dell’Organo di Giustizia (Commissione di Disciplina) della Federazione Italiana Sport Equestri al quale l’atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante (Commissione di Disciplina). |
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10. |
La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente al CIO ed alla Federazione Equestre Internazionale. |
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1. |
L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Sport Equestri e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione e l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri. Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della Federazione Equestre Internazionale, è fatto obbligo alla Federazione Italiana Sport Equestri di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A.. Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato dalla Federazione Equestre Internazionale sulla cui base l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso. L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi di Giusitizia (Commissione di Disciplina e Commissione d’Appello) della Federazione Italiana Sport Equestri o della Federazione Equestre Internazionale nei casi di sua competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti. |
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2. |
Il Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso. |
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3. |
Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n° 376, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari. |
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4. |
Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla Federazione Italiana Sport Equestri, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla competente Federazione Italiana Sport Equestri l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della F.I.S.E., all’U.C.A.A.. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di Giustizia Federale nei diversi gradi di giudizio (Commissione di Disciplina e Commissione d’Appello). |
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5. |
La Federazione Italiana Sport Equestri, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di Giustizia Federale (Commissione di Disciplina), il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste. |
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1. |
Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono ai Regolamenti Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in essi contenute e assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi. |
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2. |
Nei confronti del tesserato alla Federazione Italiana Sporti Equestri che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di Giustizia Federale (Commissione di Disciplina) e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare. |
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3. |
All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. |
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4. |
La Federazione Italiana Sport Equestri non prevede per i casi di positività al doping, l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo articolo 14 del presente Regolamento, in quanto la Federazione Equestre Internazionale non prevede nei propri regolamenti l’effettuazione di controlli antidoping ai cavalieri nè tantomeno le relative sanzioni. |
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5. |
Le sanzioni indicate al successivo articolo 14 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso. |
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6. |
Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. |
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7. |
Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione. |
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8. |
E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi Federali. |
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9. |
Le sanzioni adottate dalla F.I.S.E. sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping. |
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10. |
L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. |
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1. |
In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono le seguenti:
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2. |
In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:
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3. |
Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l’annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4 del presente articolo. |
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4. |
In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, comporterà automaticamente l’annullamento del risultato riportato dalla squadra e la restituzione di eventuali medaglie o premi. Tale sanzione sarà applicata nel momento in cui l’atleta riscontrato positivo è deferito dalla Procura Antidopong alla Commissione di Disciplina Federale. |
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5. |
La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara, dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente articolo. |
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6. |
In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo. Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento. Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l’ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione. |
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7. |
Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell’atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione. |
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8. |
Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione. |
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9. |
Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l’uso di steroidi anabolizzanti androgeni. |
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10. |
Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone. |
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11. |
La buona riuscita oppure il fallimento nell’uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E’ sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping. |
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12. |
Nel caso in cui siano riscontrati:
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13. |
Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera A). |
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14. |
In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera B). |
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1. |
Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla Federazione Equestre Internazionale e presso questa possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli "out of competition" nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti. |
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2. |
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico. |
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1. |
L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I.. Spetta alla Federazione Italiana Sport Equestri l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici. |
Clicca qui per vedere l'appendice A - Elenco delle sostanze proibite